| Decisioni Giudice Sportivo |
| venerdì 24 novembre 2006 | |
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CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1
GARE DEL 10/11/2006 RECLAMO DELL'A.S.D. MASSA E MARINA AVVERSO REGOLARITA' GARA REAL SAN VINCENZO/MASSA E MARINA DEL 10.11.2006 (6-6). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. N. 21 del 16.11.2006; -propone reclamo l'A.S.D. Massa e Marina chiedendo la ripetizione della gara Real San Vincenzo/Massa e Marina disputata il 10.11.2006, per errore tecnico commesso dai Direttori di gara i quali avevano consentito l'esecuzione di un calcio di rigore da distanza non regolamentare. Il reclamo e' infondato e va quindi respinto. L'art. 24.3 C.G.S. stabilisce che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza, sulla regolarita' delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalita' tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco. La conseguenza e' che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto di esame da parte del Giudice Sportivo il quale pertanto non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle Regole; a meno che l'arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico (vedi ad es. C.A.F. decisione n. 22 del l'11.3.1999). Nel caso in esame gli arbitri non hanno ammesso alcun proprio errore, per cui C.U. il G.S. deve respingere il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Massa e Marina di Massa ed ordina addebitarsi la relativa tassa. GARE DEL 17/11/2006 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR) MAGNOZZI MATTEO (NUOVA BIEMME C.A 5) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) UBALDINI ANDREA (FIRENZE CALCIO A 5) VASARELLI SIMONE (I.G.P. CALCETTO CLUB PISA) GRILLI GIACOMO (SESTOESE CALCIO A CINQUE) |